Una sentenza della Corte di Cassazione, segnalatami dall'amico Lorenzo Lorusso, esattamente la nr. 3227 del 10 febbraio 2011 - Cassazione Civile, Sezione Lavoro, stabilisce un importante principio in tema di salute sui luoghi di lavoro: chiamata a giudicare il caso di un dipendente esposto al fumo passivo emanato dalle sigarette di un collega, la Suprema Corte ha stabilito che:
"a) la tutela antinfortunistica del lavoratore si estende alle ipotesi di c. d. rischio specifico improprio, definito come quello che, pur non insito nell'atto materiale della prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse con la prestazione stessa [...]; b) la nozione di rischio ambientale comporta che è tutelato il lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosità data dall'ambiente di lavoro [...]; c) i fattori di rischio per le malattie non tabellate comprendono anche quelle situazioni di dannosità che, seppure ricorrenti anche per attività non lavorative, costituiscono però un rischio specifico per l'assicurato".

1 commenti:
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